La Commissione europea intende ampliare l’elenco dei rifiuti che possono essere spediti secondo la procedura semplificata (“Lista Verde”), prevista dal regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La proposta, presentata nell’agosto 2026, è attualmente sottoposta alla consultazione degli operatori, con termine previsto a metà settembre 2026.
L’obiettivo è estendere il numero di rifiuti non pericolosi che possono essere movimentati per operazioni di recupero senza ricorrere alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva (PIC), riducendo quindi gli oneri amministrativi per le spedizioni intra-UE.
Il nuovo regolamento (UE) 2024/1157, applicabile dal 21 maggio 2026, ha infatti sostituito il precedente regolamento (CE) n. 1013/2006 e ha introdotto un sistema aggiornato per le spedizioni di rifiuti, rafforzando al contempo la digitalizzazione delle procedure attraverso il sistema DIWASS.
La proposta della Commissione interviene in particolare sulla possibilità di ricondurre ulteriori flussi di rifiuti non pericolosi alla disciplina della “Lista Verde”. Per questi rifiuti, quando destinati a recupero e correttamente classificati, la spedizione può essere effettuata applicando i requisiti generali di informazione dell’articolo 18 del regolamento 2024/1157, anziché la procedura di notifica preventiva e consenso.
Questo comporta un iter decisamente più semplice: il produttore/detentore deve garantire che il rifiuto sia correttamente classificato, che sia destinato a un’operazione di recupero e che la spedizione sia accompagnata dalle informazioni richieste, ma non deve ottenere preventivamente il consenso delle autorità competenti dei Paesi interessati, come avviene per i rifiuti soggetti a notifica. Il regolamento stabilisce inoltre che, qualora le autorità competenti non concordino sulla classificazione del rifiuto nella Lista Verde, la spedizione viene assoggettata alla procedura di notifica.
Il regolamento prevede espressamente che la Commissione possa modificare l’allegato IIIB per includere ulteriori rifiuti non pericolosi non già presenti negli allegati III, IV o V, quando sia dimostrato che tali rifiuti possono essere gestiti in condizioni ambientalmente corrette all’interno dell’Unione.

