Ai sensi della disciplina Ue sull’import-export dei rifiuti l’impianto intermedio di stoccaggio dei rifiuti è il luogo di spedizione degli stessi solo se questo effettua operazioni che modificano la natura o composizione degli scarti, qualificandosi come “nuovo produttore“.
Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che, qualora presso l’impianto intermedio venga effettuata la sola attività di stoccaggio, senza operazioni che incidano sulla natura o sulla composizione del rifiuto, il luogo di spedizione rimane quello individuato con riferimento al produttore iniziale e non coincide con l’impianto presso il quale il rifiuto è temporaneamente detenuto.
Il criterio diventa invece diverso quando l’impianto intermedio esegue operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre attività che modificano la natura o la composizione del rifiuto. In questo caso il gestore può assumere la qualifica di nuovo produttore e l’impianto può diventare il luogo dal quale ha inizio la successiva spedizione.
La corretta individuazione del luogo di spedizione non è soltanto una questione formale. Incide infatti sull’individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura di spedizione, sul notificatore, sulla documentazione e sui rapporti con le autorità competenti.
Il regolamento UE definisce infatti il Paese di spedizione come quello dal quale la spedizione è prevista iniziare o nel quale essa ha inizio. Il regolamento individua inoltre una precisa gerarchia per l’individuazione del notificatore, che può comprendere il produttore iniziale, il nuovo produttore, il raccoglitore autorizzato e, in determinate condizioni, commercianti o intermediari autorizzati ad agire per loro conto.

