È in vigore dal 2 giugno 2026 il decreto legislativo che – in adempimento degli impegni europei – rafforza il meccanismo di protezione dell’ambiente ampliando sia il numero di reati che le sanzioni applicabili a chi compromette l’ecosistema.
Il provvedimento di recepimento della direttiva 2024/1203/Ue sulla tutela penale dell’ambiente, sulla base dei criteri di delega stabiliti dalla “Legge di delegazione europea 2024” (legge 91/2025), è stato approvato con Dlgs 21 aprile 2026, n. 81.
Il provvedimento prevede ampie modifiche al Codice penale con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra. Rafforza inoltre le circostanze aggravanti e precisa la nozione di “abusività”, oltre ad adeguare il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni della direttiva europea che stabilisce le sanzioni minime da applicare con riferimento a determinati a reati ambientali (come nel caso di morte di una persona).
Amplia anche il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per i reati ambientali (ex Dlgs 231/2001), adeguando anche sotto questo aspetto la disciplina sanzionatoria.
Al fine di coordinare l’azione delle autorità competenti, istituisce il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura generale presso la Corte di cassazione. Ed affida al Parlamento il compito di elaborare, entro il 21 maggio 2027, una “Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali”.
Attraverso la modifica della Parte IV del Dlgs 152/2006, infine, il Dlgs 21/2026 attenua la pena applicabile ai soggetti che non osservano le prescrizioni autorizzative per la gestione dei rifiuti pericolosi.

