Regolamento (UE) 2024/1157 sulla spedizione rifiuti: applicazione dal 21 maggio 2026

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2024/1157 sulla spedizione rifiuti si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune  disposizioni che presentano date differite.

Il Regolamento si applica a spedizioni tra gli Stati membri dell’Unione. esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi; rifiuti in transito nel territorio dell’Unione.

La nuova norma vieta tutte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento all’interno dell’UE a patto che siano concordati e autorizzati mediante procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni di rifiuti in UE per operazioni di recupero rientranti nella “lista verde” continueranno a essere consentite attraverso la procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione.

A tal proposito, un cambiamento cruciale riguarda la digitalizzazione integrale degli adempimenti: ogni comunicazione, dalla notifica al rilascio delle autorizzazioni, deve ora transitare obbligatoriamente attraverso un sistema elettronico centrale interconnesso a livello europeo, eliminando progressivamente il supporto cartaceo e garantendo una tracciabilità in tempo reale accessibile anche alle autorità doganali

Il Regolamento contiene inoltre una deroga (art.4, comma 5) per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali (allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento), qualora il quantitativo di rifiuti non superi i 250 kg, prevedendo gli obblighi generali di informazione previsti dall’art. 18.

Per tutte le altre tipologie di spedizione, gli operatori devono ora farsi carico di una responsabilità rafforzata, che include l’obbligo di stipulare contratti vincolanti ancora più dettagliati e di garantire che le spedizioni verso paesi extra-UE siano supportate da audit indipendenti. Questi audit servono a certificare che gli impianti di destinazione operino secondo standard ambientali e sanitari equivalenti a quelli europei, rendendo l’esportatore direttamente responsabile della verifica della conformità della filiera.

Sebbene l’attuale regolamento (CE) n.1013/2006 è stato formalmente abrogato il 20 maggio 2024, le sue disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ad eccezione di alcuni casi, tra i quali:

  • le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art.30 Reg. 1013/2006) cessano di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
  • le procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell’allegato III o III A (art.37 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
  • le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art.51 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025;
  • il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
  • le spedizioni destinate ad impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato autorizzazione dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

In questo periodo transitorio, gli operatori sono tenuti a un rigoroso dovere di conservazione documentale digitale per almeno cinque anni e devono prepararsi a controlli basati su analisi del rischio più stringenti, volti a sanzionare non solo il traffico illecito, ma anche le carenze amministrative nella rendicontazione dei flussi verso il recupero.