Ai sensi del comma 6 dell’art. 42-terdecies del d. lgs. 47/2020, entro il 30 Aprile 2025 i soggetti regolamentati titolari dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 42-quater d. lgs. citato, comunicano al Comitato ETS 2 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo nel corso del 2024 per l’attività di cui all’allegato I-bis del d. lgs. 47/2020.
Il Modello sarà utilizzabile per la redazione del Comunicazione delle emissioni da inviare al Comitato ETS2 con l’apposita pratica denominata “COM – Comunicazione delle emissioni annuali per i Soggetti Regolamentati”, il cui avvio verrà reso noto con apposita successiva news.
Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 42-octiesdecies, commi 6 e 7, del citato d. lgs. 47/2020. Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di pratiche COM tempestivamente inviate e poi annullate e sostituite successivamente alla scadenza del termine del 30.04.2025 previsto per la comunicazione.
Per adempiere tale obbligo, i soggetti regolamentati utilizzano il modello elettronico di comunicazione delle emissioni disponibile nella sezione “modulistica” del Portale ETS2.