Sicurezza sul lavoro, semplificazioni da 12/1/2025

12 gennaio 2025 entrano in vigore le modifiche al Dlgs 81/2008 (“T.u. Sicurezza”) stabilite dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

L’articolo 1 del provvedimento apporta alcune modifiche al Dlgs 81/2008.

Due riguardano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente: da un lato viene esclusa l’obbligatorietà della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore a sessanta giorni (previa valutazione medica che ne escluda la necessità); dall’altro viene sancito l’obbligo del medico di tenere conto, in sede di visita preventiva, degli esami già effettuati dal lavoratore “al fine di evitarne la ripetizione”.

Di rilievo anche le modifiche al divieto – derogabile – di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Il preventivo consenso dell’organo di vigilanza, attualmente richiesto in assenza di particolari esigenze tecniche, non è più previsto. Al datore di lavoro basterà effettuare apposita comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) per poter utilizzare, decorsi trenta giorni, i locali sotterranei (salvo espresso divieto).

Si segnala inoltre la modifica al Dl 81/2017, con l’introduzione di un termine (5 giorni) per le comunicazioni riguarda la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile (cd. “smart working”) da effettuare al MinLavoro.

  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203

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