Dal 5 agosto al 10 settembre p.v. sarà aperto il Portale per la presentazione alla CSEA, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2024, da parte delle imprese energivore
Ieri 1 agosto, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha pubblicato la circolare 42/2024 che dispone l’apertura del Portale per la presentazione, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2024, da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Nel rispetto del punto 2 della deliberazione 343/2024 R/eel, adottata da ARERA per regolare le modalità e le tempistiche per l’apertura del Portale per il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l’annualità 2024, la CSEA procederà all’apertura del Portale a far data dal 05 agosto 2024 e fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2024. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
Eccezionalmente per la sessione suppletiva 2024, secondo quanto previsto ai punti 2 e 5 della deliberazione 343/2024 R/eel, non si applica la condizione di perdita di 1/12 dell’agevolazione di cui al comma 3.10 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel. Inoltre, ai sensi del punto 5 della deliberazione 343/2024 R/eel, non è dovuto l’importo del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi della CSEA. Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VALRx, ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dall’Allegato A alla deliberazione 619/2023 R/eel secondo le modalità e le tempistiche comunicate da CSEA a mezzo PEC. In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
Si segnala infine che le imprese certificate ISO 50001, per la sessione suppletiva, devono caricare sul portale ENEA le Diagnosi Energetiche conformi all’ Allegato 2 D.lgs. n.102/2014 (non solo le matrici di sistema) prima dell’iscrizione al portale CSEA. Le neocostituite, e quelle non ancora in possesso di Diagnosi Energetiche, perché precedentemente non obbligate o perché incluse in una clusterizzazione di gruppo o perché in possesso di SGE ISO 50001 che non includa una Diagnosi Energetica conforme al D.lgs. n.102/2014 riferita a un intero sito produttivo, si impegnano a farla entro l’anno come da decreto.
Le imprese iscritte in sessione ordinaria con certificazione ISO 50001 e che ancora non lo abbiano fatto devono caricare la Diagnosi Energetica su portale ENEA entro la fine della sessione suppletiva.