In base alla legge 231/2023 entro il 31 dicembre 2024 le imprese con sede legale in Italia devono assicurarsi contro i danni da eventi calamitosi, mentre è in discussione uno schema di decreto attuativo con “ulteriori” indicazioni.
La partenza dell’obbligo assicurativo è fissata dall’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Entro fine 2024 tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese in Italia dovranno assicurarsi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché ad attrezzature industriali e commerciali che siano causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo sarà tenuto in considerazione (in senso negativo) nel caso che l’impresa chieda contributi o agevolazioni pubbliche.
Poiché si tratta di un rischio notevole, la disciplina prevede che le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle assicurazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Uno schema di decreto è al vaglio delle competenti Istituzioni e definirà “ulteriori modalità attuative degli schemi di assicurazione” definiti dalla legge 213/2023 comprese le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo e di determinazione e adeguamento periodico dei premi.